Art. 31
RegolamentoCapo II

Art. 31

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In vigore dal 27 nov 1941
Qualora, a lavori compiuti, la quota risultante a carico dei Comuni risulterà minore di quella prevista, si provvederà annullando o riducendo le delegazioni che scadrebbero negli ultimi anni; se invece essa risultasse maggiore, ed i Comuni non intendessero versare in una sola volta la differenza dovuta, potranno anche per questa rilasciare altre cinque delegazioni uguali, con le medesime scadenze delle precedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-31