Art. 30
RegolamentoCapo II

Art. 30

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In vigore dal 27 nov 1941
Se i Comuni intendono valersi delle agevolazioni concesse dall', le apposite delegazioni dovranno essere inviate alla Direzione generale delle poste dei telegrafi per la verifica e per l'ulteriore inoltro alla competente Intendenza di finanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-30