Art. 29
RegolamentoCapo II

Art. 29

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In vigore dal 27 nov 1941
I Comuni che desiderano la istituzione di un ufficio telegrafico devono farne domanda in carta da bollo alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il tramite della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi della rispettiva provincia. Alla domanda dovrà essere allegata la deliberazione podestarile vistata dall'autorità tutoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-29