Art. 27
RegolamentoCapo II

Art. 27

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In vigore dal 27 nov 1941
La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale può variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i Comuni, gli enti, le società ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta. In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei Comuni e di altri enti, restano di esclusiva proprietà dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-27