Art. 24
RegolamentoCapo II

Art. 24

21 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Enti pubblici o privati possono chiedere all'Amministraziotie postale e telegrafica l'impianto del servizio telegrafico alle condizioni e modalità stabilite negli articoli seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-24