Art. 21
RegolamentoTitolo II

Art. 21

80 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Per la concessione di comunicazioni telegrafiche per uso privato le condizioni per l'impianto delle linee, fornitura ed installazione apparati, esecuzione del servizio, sorveglianza, canone, cauzione, cessazione, revoca, ecc., sono stabilite nell'atto di concessione, nel quale sarà anche specificato che: a) è assolutamente vietato servirsi della comunicazione per lo scambio di telegrammi di terze persone, salvo speciali eccezioni per determinati enti o persone risultanti dall'atto di concessione medesimo, e che infrazioni alla suddetta disposizione sono punite con ammenda ai sensi dell'articolo 178 della legge; b) per le comunicazioni colleganti concessionari con uffici telegrafici centrali può essere imposta una sovratassa per ogni telegramma trasmesso dal concessionario all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-21