Art. 20
RegolamentoTitolo II

Art. 20

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In vigore dal 27 nov 1941
Per le concessioni di servirsi telegrafici ad uso pubblico tutte le condizioni tecniche relative all'impianto nonché quelle riguardanti l'esecuzione del servizio, tariffe, sorveglianza, canoni, cauzione, revoca, riscatto, ecc., sono stabilite nell'atto di concessione.
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