Art. 17
RegolamentoTitolo II

Art. 17

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In vigore dal 27 nov 1941
Le domande per concessioni di comunicazioni telegrafiche per il pubblico servizio, o per uso privato, redatte su carta legale, devono essere dirette al Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e devono contenere l'indicazione del richiedente e della sua residenza nonché della natura e scopo del servizio chiesto in concessione. Nei casi di richiesta di concessioni da parte di un privato, dovranno unirsi a corredo delle istanze i seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato generale del cesellario giudiziale; 4) certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il richiedente risiede; 5) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dall'autorità competente; 6) progetto tecnico degli impianti, corredato dai relativi schemi. I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere legalizzati dall'autorità competente; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda. Sono esclusi dalla concessione gli appartenenti alla razza ebraica. Se la concessione viene richiesta da un ente o da una società, dovranno allegarsi alla istanza, oltre il progetto tecnico innanzi menzionato, i seguenti documenti invece di quelli elencati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo: a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente o della società richiedente; b) copia dello statuto; c) documento comprovante la esecuzione delle formalità richieste dalla legge perché la costituzione della società o ente sia perfetta; d) documento comprovante che l'ente o la società ha sede in Italia, e che gli amministratori e il capitale sono almeno per due terzi italiani. Nel caso di concessione di linee telegrafiche per collegare la sede di privati od enti con l'ufficio telegrafico centrale locale, allo scopo dell'inoltro più rapido dei telegrammi da e per il concessionario, non occorrono i documenti indicati ai numeri da 1) a 6).
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