Art. 15
RegolamentoCapo III

Art. 15

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In vigore dal 27 nov 1941
L'Amministrazione telegrafica o telefonica, nonché i concessionari di impianti telegrafici o telefonici ad uso pubblico, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti per eliminare i disturbi arrecati ai loro servizi dagli impianti di trasporto, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica, per i quali non sussistono ragioni di preesistenza. A tali effetti la preesistenza delle condutture elettriche si determina in base alla data della presentazione della domanda di autorizzazione e per le linee telefoniche e telegrafiche non statali in servizio pubblico in base alla data della domanda di approvazione del piano tecnico o di concessione. Per le linee telegrafiche o telefoniche dello Stato vale la data in cui risulta disposta la costruzione dalla Amministrazione competente. In caso di rifiuto tanto l'Amministrazione telegrafica o telefonica quanto i concessionari, con l'autorizzazione e la assistenza questi ultimi della competente Amministrazione da cui dipendono, possono promuovere i provvedimenti per lo spostamento o la modificazione degli impianti perturbatori valendosi delle disposizioni dell'art. 189 della legge.
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