Regolamento›Sez. II
Art. 142
139 / 158In vigore dal 27 nov 1941
L'abbonamento a 4 comunicazioni interurbane previsto all'art. 226 della legge non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo di lucro.
In caso di infrazione l'esercente il servizio potrà sospendere l'uso dell'abbonamento, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.
La durata dell'abbonamento non può essere inferiore a trenta giorni consecutivi, e sarà prorogabile tacitamente, per uguale periodo di volta in volta, salvo disdetta da una delle due parti mediante preavviso di almeno quindici giorni.
L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.
La comunicazione è stabilita d'ufficio fra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.
Le conversazioni urgentissime interrompono le conversazioni in abbonamento dopo la prima unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-142