Art. 141
RegolamentoSez. II

Art. 141

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In vigore dal 27 nov 1941
Nei giorni festivi la tariffa per le conversazioni interurbane è ridotta alla metà della tariffa normale. Agli effetti del presente articolo si considerano come giorni festivi tutte le domeniche e le feste civili di calendario, ai sensi del R. decreto 9 aprile 1931-IX, n. 399.
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