Art. 14
RegolamentoCapo III

Art. 14

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In vigore dal 27 nov 1941
Il Ministro per le comunicazioni, nei casi previsti dall'articolo 189 della legge e nei casi di incroci irregolari tra impianti elettrici e linee telegrafiche o telefoniche, ogni qualvolta ritenga che sussistano gravi inconvenienti per gli utenti e per il servizio, in attesa dei definitivi provvedimenti previsti dal citato art. 189, promuove d'accordo coi Ministri competenti, i provvedimenti contingenti che il caso richiede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-14