Art. 135
RegolamentoCapo IV

Art. 135

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In vigore dal 27 nov 1941
Le tariffe stabilite con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 232 della legge, sono comprensive di ogni prestazione, onere e spesa, per l'impianto di tipo normale e per la sua regolare manutenzione. I danni arrecati al materiale e agli apparecchi devono essere risarciti dall'utente, tranne che essi non siano dovuti al normale deterioramento.
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