Regolamento
Art. 134
5 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Per il servizio delle commissioni telefoniche è valido l'anticipo per le conversazioni interurbane previste dall'art. 224 della legge.
In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo al concessionario una somma non inferiore a L. 50, da reintegrarsi quando sia prossima ad essere esaurita.
Sarà sospesa l'accettazione delle commissioni telefoniche provenienti dagli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma, precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-134