Regolamento
Art. 133
4 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Per le commissioni da recapitare al domicilio del destinatario o fermo posta, è dovuta dal mittente la sopratassa prevista all' del presente regolamento.
La stessa tassa è dovuta per le commissioni, destinate ad abbonati, delle quali sia richiesta la doppia trasmissione fonica e scritta.
In questi casi la commissione dovrà essere trasmessa all'ufficio di arrivo, che provvederà ad inoltrarla al destinatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-133