Art. 129
RegolamentoSez. III

Art. 129

155 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Gli uffici di dettatura trasmetteranno e riceveranno nell'ordine di presentazione da parte dell'ufficio telegrafico o della richiesta da parte degli utenti; però i telegrammi di categoria superiore avranno la precedenza su quelli delle categorie inferiori. Lo stesso utente non può trasmettere e ricevere più di tre telegrammi consecutivi quando esistono altri telegrammi di categoria pari o superiore da ricevere o da trasmettere.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-129