Art. 126
RegolamentoSez. III

Art. 126

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In vigore dal 27 nov 1941
Nei centri in cui viene istituito l'ufficio di dettatura del telegrammi, l'Amministrazione telegrafica dovrà fornire gratuitamente all'esercente il servizio telefonico il locale idoneo, nello stesso edificio in cui ha sede il servizio telegrafico, e disporre per il recapito all'ufficio dettatura dei telegrammi che debbono essere telefonati agli abbonati. Nelle località in cui non venga istituito un ufficio dettatura, il ricevitore telegrafico, gestore del servizio telefonico, ha l'obbligo di assumere il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo e partenza. In tal caso la sopratassa per la trasmissione fonica dei telegrammi è aumentata di cent. 40 per ogni telegramma, qualunque sia il numero delle parole. Tale sopratassa costituisce il compenso a favore del ricevitore.
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