Art. 125
RegolamentoSez. III

Art. 125

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In vigore dal 27 nov 1941
L'ufficio di dettatura dei telegrammi è gestito direttamente dall'esercente del servizio telefonico, il quale verserà gli importi delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi, alle stesse scadenze stabilite per i versamenti delle tasse telefoniche interurbane. L'importo della tassa di ogni telegramma verrà comunicato dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue gli uffici su apposito registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-125