Regolamento›Sez. III
Art. 125
151 / 158In vigore dal 27 nov 1941
L'ufficio di dettatura dei telegrammi è gestito direttamente dall'esercente del servizio telefonico, il quale verserà gli importi delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi, alle stesse scadenze stabilite per i versamenti delle tasse telefoniche interurbane.
L'importo della tassa di ogni telegramma verrà comunicato dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue gli uffici su apposito registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-125