Art. 121
RegolamentoSez. II

Art. 121

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In vigore dal 27 nov 1941
Qualora sia richiesta una conversazione con una persona non abbonata al telefono, potrà essere inviato un avviso telefonico da recapitare per espresso al domicilio indicato. In tal caso il richiedente dovrà pagare, oltre alla tassa di cui all'articolo precedente, una sopratassa, nella misura fissata dal Ministro per le comunicazioni. Il concessionario è tenuto al servizio di espresso entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi ed oltre tale raggio non oltre il limite di 2 km. Sarà in facoltà del concessionario di far pagare il solo compenso di espresso dal destinatario della comunicazione anziché dal richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-121