Art. 120
RegolamentoSez. II

Art. 120

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In vigore dal 27 nov 1941
La tassa per il recapito degli avvisi telefonici è stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. L'avviso telefonico al destinatario della conversazione è gravato della tassa a carico del richiedente che sia abbonata al telefono nella misura prevista dalla tariffa. Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque tra i due corrispondenti: esse sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse. I tre minuti di corrispondenza cominciano a decorrere dall'istante in cui chi domanda ottiene comunicazione con la persona chiamata.
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