Art. 119
RegolamentoSez. II

Art. 119

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In vigore dal 27 nov 1941
L'abbonato urbano iscritto per una comunicazione interurbana dovrà essere avvisato dall'ufficio interurbano appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli altri iscritti. Allorchè il destinatario della conversazione è un abbonato, e questi non risponde a due chiamate dell'ufficio, separate da breve intervallo, se ne dà avviso al richiedente il quale può rinunciare alla conversazione. Quando una conversazione non ha luogo perché al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla quarta parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione. Il richiedente che rinunzi espressamente alla conversazione, prima che siano trascorse due ore dalla richiesta, dovrà corrispondere una tassa pari alla quarta parte dell'unità di conversazione ordinaria, diurna o notturna, anche nei giorni festivi. Il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso di tassa qualora dall'apparecchio dell'abbonato richiesto siasi comunque o da chiunque risposto. Nel caso di impossibilità di effettuare una comunicazione interurbana per motivi di servizio, se ne darà avviso al richiedente e la comunicazione verrà annullata a tutti gli effetti.
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