Regolamento›Sez. II
Art. 118
130 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Il concessionario risponde all'Amministrazione di Stato delle tasse per le conversazioni interurbane richieste dal domicilio dei propri abbonati.
L'esazione della sopratassa, prevista dall'art. 224 della legge, è fatta dal concessionario della rete urbana.
Un equo compenso potrà essere pattuito per il servizio di riscossione delle tasse di conversazione, fatto dal concessionario della rete urbana per conto dell'esercente la linea interurbana. Tale compenso non potrà, in nessun caso, essere posto a carico degli utenti del telefono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-118