Regolamento›Sez. II
Art. 117
129 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine di iscrizione delle domande, comunque presentate, salvo le eccezioni di priorità stabilite nell'ordine seguente:
1) avvisi di servizio urgenti;
2) comunicazioni di Stato urgentissime;
3) comunicazioni private urgentissime;
4) comunicazioni di Stato urgenti;
5) comunicazioni private urgenti;
6) comunicazioni di Stato ordinarie;
7) comunicazioni private ordinarie;
8) comunicazioni ordinarie di servizio.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici potrà emanare, anche nei riguardi del servizio gestito dai concessionari, le norme per la trasmissione delle comunicazioni non comprese nella precedente elencazione.
Le comunicazioni ordinarie di servizio, indicate al n. 8, debbono riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza e saranno limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.
L'ora di iscrizione della domanda servirà anche di base per lo scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici corrispondenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-117