Art. 111
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 111

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In vigore dal 27 nov 1941
L'impianto per il collegamento alle linee telefoniche di apparecchi atti alla registrazione ed alla ripetizione di conversazioni effettuate sui circuiti telefonici deve essere collaudato, prima dell'allacciamento alla linea telefonica, dall'esercente il servizio a spese dell'utente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-111