Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 109
69 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Ad ogni linea telefonica urbana possono essere allacciate al massimo cinque derivazioni interne.
Si fa eccezione per gli impianti con un numero di derivazioni abilitate superiore a cinquanta, per i quali l'esercente il servizio può consentire all'utente un numero maggiore di derivazioni per ogni linea urbana in abbonamento.
Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà, con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano, e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, l'esercente il servizio può consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.
In caso di controversia è ammesso il ricorso al Ministero delle comunicazioni, il quale decide insindacabilmente.
Ogni linea urbana farà capo a un organo di sezionamento di proprietà dell'esercente il servizio, al fine di poter isolare dalla linea principale l'impianto derivato qualora quest'ultimo risulti difettoso.
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