Art. 102
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 102

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In vigore dal 27 nov 1941
Ciascun apparecchio può essere adoperato per le sole conversazioni orali dirette, anche se installato nelle portinerie. È vietato il servizio di recapito o di ritrasmissione per iscritto od a voce, o per mezzo di qualsiasi apparecchio o dispositivo fonico, delle conversazioni telefoniche, sotto pena della decadenza dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che l'abbonato dovesse ancora pagare a termini del contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-102