Art. 101
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 101

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In vigore dal 27 nov 1941
Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazioni fino a mezz'ora prima della fine dell'orario e non possono chiudere il posto pubblico prima dell'esaurimento delle domande accettate. L'esercente il servizio di linee o reti telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze interurbane negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di apposite cabine.
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