Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 101
61 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazioni fino a mezz'ora prima della fine dell'orario e non possono chiudere il posto pubblico prima dell'esaurimento delle domande accettate.
L'esercente il servizio di linee o reti telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze interurbane negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di apposite cabine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-101