Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 4 ott 1941
Sono abrogati tutti i decreti con i quali sono state approvate le tariffe e i regolamenti per l'esazione dei diritti di cui alle lettere a) e b) del predetto art. 52, vigenti presso i singoli Consigli. Restano tuttavia in vigore le tariffe dei diritti vigenti in materia di Borsa Valori e quelle relative alle aziende speciali istituite presso i Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ricci - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1941-XIX Atti dei Governo, registro 437, foglio 35. - Mancini
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-11;971#art-3