Art. 66 · Distinzione delle Rivendite: Rivendite di Stato, Rivendite ordinarie, Rivendite speciali e Rivendite temporanee
DisposizioniTitolo V

Art. 66

Abrogato111 / 129

Distinzione delle Rivendite: Rivendite di Stato, Rivendite ordinarie, Rivendite speciali e Rivendite temporanee

In vigore dal 16 dic 2010
Disposizioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-14;577#art-d-66