Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo V
Art. 47
49 / 52In vigore dal 11 giu 1940
Quando il procedimento a carico del militarizzato venga definito senza irrogazione di sanzioni penali o disciplinari, o quando il fatto commesso disciplinarmente con provvedimenti non più gravi di quelli previsti dall' e non più gravi, comunque, della riduzione dello stipendio, il militarizzato viene reintegrato a tutti gli effetti nella sua precedente posizione, ferme restando peraltro le conseguenze giuridiche ed economiche della punizione eventualmente inflittagli.
In ogni altro caso, il militarizzato cessa da tale sua qualità, e deve essere eliminato dagli elenchi di cui al capo I del presente regolamento, restando pertanto soggetto, dalla data della eliminazione, agli obblighi militari cui sia eventualmente tenuto.
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