Art. 25
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo III

Art. 25

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In vigore dal 11 giu 1940
Quando, all'infuori del caso di mobilitazione generale o parziale, il personale civile è militarizzato per necessità, accertate dal Governo del Re, al personale stesso spetta il trattamento economico normale dovuto ai militari del Regio esercito del grado di equiparazione, esclusa la indennità di rappresentanza, salvo i più favorevoli trattamenti previsti dall' del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e dalle disposizioni di cui al precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-25