Art. 24
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo III

Art. 24

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In vigore dal 11 giu 1940
Il trattamento economico spettante al personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante in caso di mobilitazione generale o parziale è quello previsto dall' del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, nonché dalle disposizioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato per la guerra.
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