Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 21
23 / 52In vigore dal 11 giu 1940
Per il militarizzato che risulti riformato dagli organi di leva, l'ente del Regio esercito che lo assume in forza deve farne segnalazione al distretto militare di leva dell'interessato. Il distretto provvede alla iscrizione del militarizzato stesso nel ruolo mod. 105 ed all'impianto del foglio matricolare, annotando su entrambi i documenti la seguente variazione: «Riformato dagli organi di leva in data.... li....».
Dopo tale variazione, verrà iscritta quella indicata nel primo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-21