Art. 19
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo II

Art. 19

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In vigore dal 11 giu 1940
Per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, gli enti presso i quali essi prestano servizio sono tenuti a compilare i rapporti sul servizio stesso, e a trasmetterli di volta in volta al Ministero della guerra, seguendo le norme vigenti in materia per il Regio esercito.
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