Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 19
21 / 52In vigore dal 11 giu 1940
Per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, gli enti presso i quali essi prestano servizio sono tenuti a compilare i rapporti sul servizio stesso, e a trasmetterli di volta in volta al Ministero della guerra, seguendo le norme vigenti in materia per il Regio esercito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-19