Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante.
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Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707
Art. 51 Sorgendo nuove necessità, determinate dallo Stato Maggiore del Regio esercito, di assegnar Art. 52 Nella prima applicazione del presente regolamento, le Amministrazioni civili dello Stato, capo I PRECETTAZIONE
Art. 1 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla milit Art. 2 Gli impiegati ed agenti appartenenti al personale civile di cui al precedente art. 1 devon Art. 3 Gli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 2 sono compilati annualmente dalle singole A Art. 4 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministero della guerra comunica alle Amministr Art. 5 Qualora l'Amministrazione statale tenuta a fornire il personale occorrente non possa compl Art. 6 Gli impiegati ed agenti che abbiano presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi del Art. 7 Negli elenchi annuali, ivi compresi quelli suppletivi di cui all'art. 5, terzo comma, devo Art. 8 Gli elenchi compilati ai sensi dell'art. 7 sono trasmessi dalle Amministrazioni interessat Art. 9 Gli impiegati ed agenti iscritti sia nella prima che nella seconda parte degli elenchi, al Art. 10 Il Ministero della guerra: - all'atto della mobilitazione generale ordina la presentazione Art. 11 Dal momento della notificazione dell'ordine di presentazione di cui al primo comma del pre Art. 12 In tempo di pace l'impiegato o agente compreso negli elenchi può chiedere di essere esoner Art. 13 L'impiegato o agente che, al ricevimento dell'ordine di presentazione al centro di mobilit Art. 14 Tutte le volte che, per esigenze di servizio o per altre cause, occorra sostituire, trasfe capo II MATRICOLA
Art. 15 Il servizio che gli impiegati e agenti dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato Art. 16 I militarizzati vengono assunti in forza dagli enti del Regio esercito presso i quali sono Art. 17 I comandi di zona, di distretto e, nell'Africa Orientale Italiana, i comandi di deposito t Art. 18 Gli enti del Regio esercito che assumono in forza i militarizzati provvedono ad annotare s Art. 19 Per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, gli enti press Art. 20 Gli enti che assumono in forza, quali militarizzati, coloro che nei ruoli del Regio eserci Art. 21 Per il militarizzato che risulti riformato dagli organi di leva, l'ente del Regio esercito Art. 22 All'atto della smilitarizzazione, gli enti ai quali i militarizzati, rizzati sono in forza Art. 23 Il servizio prestato dal militarizzato al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobil capo III TRATTAMENTO ECONOMICO.
Art. 24 Il trattamento economico spettante al personale civile destinato al seguito dell'Esercito Art. 25 Quando, all'infuori del caso di mobilitazione generale o parziale, il personale civile è m Art. 26 Nei casi contemplati dal precedente articolo, il personale civile militarizzato può essere capo IV UNIFORME
Art. 27 Il personale civile militarizzato fa uso di uniforme - o di speciale distintivo - secondo Art. 28 Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, l'uniforme è quell Art. 29 Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di sottufficiale o militare di t Art. 30 Per il personale civile militarizzato che, a norma dei precedenti articoli, deve vestire l Art. 31 Il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l' Art. 32 E personale civile militarizzato equiparato a sottufficiale o militare di truppa, tenuto a Art. 33 Indipendentemente da quanto stabilito in materia dal capo III del presente regolamento (tr capo V DISCIPLINA
Art. 34 Il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante è soggetto, per tutta la d Art. 35 A tutti gli effetti disciplinari, il grado gerarchico del militarizzato è quello di equipa Art. 36 Ogni superiore militare, in caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse da un infe Art. 37 Nei riguardi del personale civile militarizzato, le sanzioni disciplinari previste: a) per Art. 38 Quando la mancanza commessa dal militarizzato comporti una punizione disciplinare di grado Art. 39 Nei casi contemplati dall'articolo precedente, la sanzione disciplinare eventualmente infl Art. 40 Le attribuzioni del comandante di corpo, per il personale civile militarizzato, sono devol Art. 41 Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al capo VIII del R. decreto 3 Art. 42 Agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, spetta al coman Art. 43 Per le mancanze e infrazioni disciplinari riconosciute di carattere esclusivamente tecnico Art. 44 Qualora il capo di ufficio ritenga, che il fatto commesso dal dipendente militarizzato sia Art. 45 Per quanto si riferisce alla procedura da seguire nei casi di mancanze o infrazioni discip Art. 46 Quando la gravità dei fatti lo esiga, o quando il militarizzato sia sottoposto a giudizio Art. 47 Quando il procedimento a carico del militarizzato venga definito senza irrogazione di sanz Art. 48 Tanto in caso di reclamo contro la punizione inflitta a termini del regolamento di discipl Art. 49 Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorità giudiz Art. 50 Ai militarizzati possono essere conferite le stesse ricompense previste dalla parte II del Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360