Art. 74
Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 74

74 / 90
In vigore dal 5 nov 1941
. - Le mansioni di Cassiere e di Magazziniere sono affidate dal Direttore superiore ad impiegati di gruppo B e C secondo importanza dell' ufficio, le attitudini e il grado dei funzionari. La designazione sarà fatta previo parere favorevole del Ricevitore capo o Ricevitore da cui i predetti contabili andranno a dipendere e in caso di dissenso deciderà l'Ispettore compartimentale. In ogni caso non potranno assegnarsi le mansioni di Cassiere a funzionari di gruppo B di grado inferiore al X e ad impiegati di gruppo C di grado inferiore al IX.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-74