Art. 40
Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo IICapo I

Art. 40

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In vigore dal 5 nov 1941
. - In caso di mancanza di danaro accertata nello verificazioni di cassa, il Direttore superiore deve subito riferirne all'Ispettore compartimentale per gli opportuni provvedimenti. In questo caso egli ha facoltà di sostituire nella tenuta della cassa, l'impiegato, a cui carico sta la mancanza, con altro di sua fiducia.
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