Art. 99 · Circostanze aggravanti.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 99

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Circostanze aggravanti.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare: 1° da due a sette anni, se dal fatto è derivata l'impossibilità di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso; 2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile. La condanna importa la rimozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-99-2