Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 99
536 / 738Circostanze aggravanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:
1° da due a sette anni, se dal fatto è derivata l'impossibilità di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;
2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.
La condanna importa la rimozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-99-2