Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 98
535 / 738Omissione di provvedimenti per la difesa militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, per colpa, omette di provvedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La reclusione militare è da uno a cinque anni, se dal fatto è derivato danno al servizio militare.
La condanna importa la rimozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-98-2