Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo III
Art. 97
98 / 738Agevolazione colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli , comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-97