Art. 92 · Circostanze aggravanti.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 92

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Circostanze aggravanti.

In vigore dal 21 mag 1941
Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.
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