Art. 86 · Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 86

Abrogato523 / 738

Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità.

In vigore dal 21 mar 2003
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42

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