Art. 82 · Fine di favorire lo Stato italiano.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo IV

Art. 82

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Fine di favorire lo Stato italiano.

In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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