Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 82
519 / 738Fine di favorire lo Stato italiano.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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