Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 81
518 / 738Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso indicato nell', le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-81-2