Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 73
73 / 738Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condann.
In vigore dal 21 mag 1941
(Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna).
Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-73