Art. 73 · Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condann.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SESTO

Art. 73

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Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condann.

In vigore dal 21 mag 1941
(Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna). Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna. Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
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