Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 7
7 / 738Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.
In vigore dal 4 apr 1956
Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti , ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell' (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli .
Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli di questo Codice;
2) quando commettono i reati previsti negli (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi (lei servizio militare, e simulazione d'infermita); nell' (istigazione a commettere reati militari), e nell' (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli di questo Codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-7