Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUINTO
Art. 65
65 / 738Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall', per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dall';
2° alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-65