Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 57
494 / 738Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, è punito, se dal fatto è derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione. 38a
Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi è derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Se dal fatto non è derivato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-57-2