Art. 57 · Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo I

Art. 57

494 / 738

Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, è punito, se dal fatto è derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione. 38a Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi è derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni. Se dal fatto non è derivato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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