Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 56
493 / 738Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o più persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravità, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
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