Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 50
50 / 738Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
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